Titolo I Princìpi
Art. 1
E' costituita con sede in Pomigliano d'Arco un'Associazione denominata "CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO VOLONTARIATO".
L'Associazione non ha limiti di durata,non ha fini di lucro ed è assolutamente apartitica ed aconfessionale,restando estranea ad ogni organizzazione o movimento politico.
Titolo II Scopi e finalità
Art. 2
L'Associazione si propone di svolgere attività nell'ambito della Protezione Civile,per tutelare l'integrità della vita,i beni,gli insediamenti e l'ambiente da danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o connessi all'attività dell'uomo,da catastrofi e da altri eventi calamitosi,sul territoro locale,nazionale ed internazionale,e quant'altro riconducibile ai princìpi della Costituzione della Repubblica italiana delle leggi n° 266 del 11/08/1991,n° 225 del 24/02/1992 e di quant'altre in futuro subentreranno in materia.
Art. 3
L'Associazione svolge le seguenti attività di Protezione Civile:
Titolo III Soci
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato.
I soci si distinguono in Soci Fondatori,Soci Ausiliari,Soci Simpatizzanti,Soci Aggregati,Soci Operativi,Soci Sostenitori e Soci Onorari.
Tutti saranno elencati in appositi registri divisi per categorie,e lo stesso registro dovrà esseresempre aggiornato.
Tutti i soci presteranno la loro opera di volontariato,ciascuno secondo le proprie esigenze personali ma comunque in modo spontaneo e gratuito,senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.L'attivitò di volontariato non pùò essere retribuita in alcun modo,nemmeno dal beneficiario.Al volontario possono essere rimborsate,e soltanto dall'Associazione,le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.
Soci fondatori
Art. 5
I soci fondatori sono coloro che per primi hanno formato l'Associazione
Soci operativi
Art. 6
Sono Soci Ausiliari,Simpatizzanti,Aggregati,Sostenitori,Onorari,Operativi tutti coloro che entreranno a far parte dell'Associazione dopo che questa sia legalmente costituita.L'aspirante socio,compilando un apposito modulo,deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione che,con insindacabile giudizio,ne consentirà o meno l'ammissione.Qualora il giudizio sia positivo,l'aspirante socio sarà inserito tra i Soci Ausiliari per un periodo di almeno tre mesi,in modo da valutarne le capacità e le attiutudini.Successivamente il socio ausiliare sarà inserito,secondo le esigenze dell'Associazione,in uno dei settori operativi di cui è formata la stessa Associazione.La decisione di ammissione a socio spetta al Consiglio Direttivo,dopodichè il nuovo socio avrà i seguenti obblighi:
a)versare la quota di iscrizione,stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci
b)versare la quota sociale annua stabilita dall'assemblea dei soci;
c)partecipare con massimo impegno e serietà alle attività dell'Associazione
Spetta al Consiglio Direttivo determinare le modalità di pagamento di cui alla lettera "a" e "b" del presente articolo,previa approvazione dell'Assemblea dei soci.
Esclusione dei soci
Art. 7
Il titolo di socio si perde,per recesso,per decadenza,per esclusione.La perdita di tale titolo non dà diritto al rimborso della quota sociale,nè di quota di parte del patrimonio dell'Associazione,ne ad alcun titolo di risarcimento,ne lla restituzione dei beni donati all'Associazione dallo stesso.Il Consiglio Direttivo controlla se ricorrono i motivi di loegittimo recesso,decadenza o esecuzione e provvede di conseguenza.Il recesso,la decadenza e l'esclusione non esentano dal pagamento della quota sociale stabilita.
Art. 8
Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti,il Consiglio Direttivo può escludere un socio che:
Inoltre,nel caso che il socio si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 7 e 8,e perda la qualità di socio,lo stesso è tenuto a restituire il tesserino di riconoscimento che comunque è sempre di proprietà dell'Associazione.
Soci sostenitori,simpatizzanti,aggregati.
Art. 9
Sono soci sostenitori,simpatizzanti,aggregati coloro che verseranno una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.
Agli stessi sarà rilasciata una tessera a scadenza annuale.
Soci onorari
Art. 10
Sono soci onorari quei cittadini e singole Autorità che si siano rese benemerite per la loro attività in favore dei volontari e per le finalità perseguite dall'Associazione.Possono essere soci onorari anche Enti,Associazioni,Istituti pubblici e privati,Organizzazioni,Aziende,Enti territoriali.
Titolo IV Risorse economiche
Art. 11
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo sviluppo delle attività da:
Titolo V Patrimonio
Art. 12
Il patrimonio dell'Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo in solido con la persona da questi prescelta per la custodia.Il patrimonio sociale non è mai ripartito tra i soci,neanche in caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincolo o pegno,ne essere cedute ad alcuno.Il patrimonio sociale non può essere destinato a finalità diverse da quelle previste dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.Tutti i beni devono risultare intestati all'Associazione ed elencati in apposito registro custodito dal Presidente dell'Associazione,con facoltà dei soci di prenderne visione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto.In caso di scioglimento dell'Associazione,dedotte le spese correnti,la rimanenza del patrimonio sociale dovrà essere devoluta ad un Ente o Associazione che persegua gli stessi scopi,o ad un Ente di beneficenza.Un comitato di tre componenti,il Consiglio Direttivo,deciderà l'assegnazione previa approvazione dell'Assemblea.
Titolo VI Organi Sociali
Art. 13
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei soci
Art. 14
L'assemblea è valida se sono presenti in proprio o per delega la metà più uno dei soci in regola con le quote sociali.In seconda convocazione,da tenersi anche lo stesso giorno e almeno due ore dopo la prima convocazione,l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
L'assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo,determina gli orientamenti del programma annuale,secondo lo spirito dell'atto di fondazione,stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.Approva o respinge la richiesta di modifica dello statuto.Discute i programmi e gli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo e ne delibera l'attuazione,ad eccezione di quelli di competenza dell'assemblea straordinaria.Elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo,il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale,il Presidente.
Art. 15
L'assemblea straordinaria ha competenze sulle seguenti materie:
Composizione del Consiglio Direttivo
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è composto:
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e può essere rieletto.Il Consiglio Direttivo può sostituire per cooptazione i membri che per qualsiasi ragione siano decaduti dalla carica.Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.Il Consiglio Direttivo all'atto della registrazione del seguente Atto Costitutivo e Statuto,si individua nei seguenti nominativi:
Presidente: Modola Giovanni
Responsabile tecnico: Di Falco Vincenzo
Responsabile servizi d'emergenza: De Luca Francesco
Responsabile amministrativo: Cretella Antonio
Responsabile settore giovanile: Di Mauro Tommaso
Compiti del Consiglio Direttivo
Art. 17
Esso è laidamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
Il Presidente
Art. 18
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte alle Autorità,agli Enti e verso terzi,con facoltà di istanze e azioni legali o amministrative a tutela degli interessi dell'Associazione.Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'assemblea e resta in carica tre anni e può essere rieletto.Il presidente convoca a presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'assemblea degli aderenti che sono sempre da lui stesso presiedute.Nelle riunioni del Consiglio Direttivo,nel caso di parità di voti,il voto del Presidente è determinante.Firma e convalida tutti gli atti dell'Associazione e d ha la facoltà,in caso di necessità e di urgenza,di assumere tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Vicepresidente,in sua assenza o in suo impedimento.
L'assemblea dei Presidenti delle Sezioni Esterne
Art. 19
L'assemblea dei Presidenti delle Sezioni Esterne viene convocata dal Presidente dell'Associazione, in occasione dell'assemblea dei soci o quando ne ravvisi la necessità.E' organo statutario che serve a rendere operativo il coordinamento e ad attuare nelle Sezioni Esterne le finalità dell'Associazione.Ha finalità organizzative anche ai fini dell'iscrizione dei nuovi soci.
La Giunta dei servizi d'emergenza
Art. 20
La Giunta dei servizi d'emergenza coordina,pianifica,organizza e presenzia a tutti i servizi d'emergenza.
Il numero dei componenti dell Giunta dei servizi d'emergenza va a seconda dell'esigenza dell'Associazione e a seconda delle situazioni da effettuare o dei piani di intervento da sviluppare.I componenti vengono nomintai dal Consiglio Direttivo con scadenza prefissata e riproposti di volta in volta a mezza comunicazione scritta.
Il Collegio dei Probiviri
Art. 21
Il Collegio dei Probiviri è composta da tre membri,due supplenti eletti dall'assemblea.Elegge nel suo seno un Presidente.Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti,tra questi e l'organizzazione o i suoi organi,tra i membri degli organi e gli organi stessi.Se consultato dal Consiglio Direttivo esprime pareri anche se indispensabili per le decisioni da adottare,essi non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo stesso.
Il Collegio sindacale
Art. 22
Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.Elegge nel suo seno un Presidente,il quale può partecipare,con voto consultivo,alle riunioni del Consiglio Direttivo,su invito del Presidente dell'Associazione.Il Collegio sindacale esercitando tutti i poteri e le funzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile,redige le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi che annullamenti riferisce all'assemblea con relazione scritta e firmata e dispribuita a tutti gli aderenti.
Validità delle decisioni
Art. 23
Il Collegio dei Probiviri e il Collegio sindacale deliberano,a maggioranza semplice.Il voto del Presidente è determinante.
Consiglio Operativo delle Delegazioni Esterne
Art. 24
Gli iscritti alle Delegazioni Esterne,riuniti in assemblea,eleggono un Consiglio Operativo che rimane in carica dodici mesi.Il Consiglio Operativo rende operative le delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.E',di fatto,l'organo direttivo della Delegazione Esterna ed è presieduto dal Presidente della Delegazione Esterna.Agisce e delibera nell'ambito degli orientamenti dati dall'Associazione.Ha compiti di proselitismo di nuovi soci.Attiva il regolamento interno per l'amministrazione dei fondi disponibili e per il rinnovo delle cariche emanate dal Consiglio Direttivo.E' convocato dal Presidente dell'Associazione o dallo stesso Presidente della Delegazione.Indice l'assemblea generale dei soci della Delegazione esterna.E' responsabile,di fronte al Consiglio Direttivo dell'Associazione e di fronte al Presidente che al rappresenta,del rispetto delle decisioni,degli Statuti e delle delibere dell'Associazione.Il Consiglio Operativo,qualora non rispetti gli orientamenti e le decisioni degli organi statutari,può essere esentato dalle proprie funzioni e sostituito da un commissario.In caso di scioglimento della Delegazione esterna,i beni ed i fondi,dedotte le spese correnti,dovranno essere affidati agli organi dell'Associazione "CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE- Servizio Volontariato" con sede in Pomigliano d'Arco.
Denominazione-Stemma
Art. 25
Ogni qualsiasi utilizzo della denominazione dell'Associazione deve essere autorizzato dal Presidente dell'Associazione.Detto vincolo è impegnativo anche per le Delegazioni Esterne.Detto vincolo è esteso anche allo stemma o agli stemmi dell'Associazione che dovesse adottare in seguito.
Regolamenti di attuazione
Art. 26
Sulle modalità dell'assemblea generale dei soci,sull'elezione degli organi statutari e sui tempi di attuazione,dipsone il "Regolamento di Attuazione" approvato dall'assemblea.
Disposizioni finali
Art. 27
Per quanto non previsto e regolato dall'Atto Costitutivo del presente Statuto e dei regolamenti, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia,foro competente-Tribunale di Napoli.
Art. 28
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Atto Costitutivo e Statuto dovrà essere emanato da parte del Consiglio Direttivo il regolamento generale,il quale regolamento non è altro che il riepilogo dei vari regolamenti dei vari settori e servizi.